Prescrizione tassa automobilistica: quando il bollo non è dovuto
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Direttore: Alessandro Plateroti

Prescrizione tassa automobilistica: quando il bollo non è dovuto

assicurazione auto

Trascorso un termine di tre anni scatta la prescrizione tassa automobilistica e il bollo auto non va pagato.

Secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in Italia, per poter condurre un veicolo a motore su strada è necessario, tra le altre cose, pagare la tassa automobilistica, nota anche come ‘bollo’.

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A partire dal primo gennaio del 1999, le competenze in materia di bollo sono state trasferite alle Regioni ed alle Provincie Autonome; in altre parole, l’imposta viene riscossa dagli enti regionali e provinciali. Ciò nonostante, come ogni altra tassa, anche quella automobilistica è soggetta a prescrizione: vediamo di seguito entro quali termini.

Termine di prescrizione tassa automobilistica

Quando si parla di ‘prescrizione’, in relazione ad un’imposta, ci si riferisce al lasso di tempo, trascorso il quale, la stessa non deve essere più pagata. I termini di prescrizione variano a seconda del tipo di imposta e presentano specifici termini di decorrenza.

Il termine di prescrizione bollo auto è di tre anni, che decorrono a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica andava pagata. In altre parole, affinché l’imposta vada in prescrizione è necessario attendere il giorno successivo al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di versamento del bollo. Se, ad esempio, non è stata pagata la tassa relativa al 2019, il periodo di prescrizione decorre dal primo gennaio 2020 e termina il 31 dicembre 2022; per tanto, dal primo gennaio 2023, l’importo non è più dovuto.

Naturalmente, se l’ente che deve riscuotere l’imposta invia un accertamento, la decorrenza dei termini di prescrizione si interrompe, ossia si azzera il ‘conteggio’ che poi riparte dal giorno successivo alla notificazione della richiesta di pagamento.

I termini di prescrizione cartella esattoriale tassa automobilistica

Anche nel caso in cui l’utente riceva una cartella esattoriale per il pagamento del bollo, la prescrizione scatta dopo tre anni. Il motivo è semplice: le normative vigenti non specificano quali siano i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali; per tanto, ad esse vanno applicati gli stessi termini previsti per le imposte relative. In sintesi, se la tassa automobilistica va in prescrizione dopo tre anni, anche la relativa cartella esattoriale sarà prescritta dopo lo stesso lasso di tempo.

Leggermente diverso il caso in cui la Regione o l’ente preposto alla riscossione (che nelle Regioni a Statuto Speciale è l’Agenzia delle Entrate), invii un avviso di pagamento in cui viene riportata anche la mora a carico del debitore.

Affinché l’imposta vada in prescrizione, è necessario che durante il periodo triennale successivo alla decorrenza del termine, non sopraggiunga alcuna azione in grado di rappresentare un nuovo punto di decorrenza:

  • un avviso di accertamento da parte della Regione;
  • un sollecito di pagamento;
  • una cartella esattoriale;
  • un’intimazione di pagamento;
  • un preavviso di fermo amministrativo del veicolo o pignoramento della vettura.

La sola iscrizione a ruolo, invece, non è un’azione sufficiente: “il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione” – si legge nella sentenza n. 212/2018 del CTRL Campobasso Molise – “non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all’interno di quest’ultima“.

Normativa e giurisprudenza

A regolamentare i tempi di decorrenza della prescrizione della tassa automobilistica è il Decreto-legge del 30/12/1982 n. 953 e, in particolare, l’articolo 5 (poi convertito nella Legge n.53 del 28 febbraio 1983). Benché la legge sia piuttosto chiara in materia, non sono mancati i casi di giurisprudenza. Spesso, infatti, l’ente deputato alla riscossione ha ritenuto che il termine di prescrizione per una cartella esattoriale non fosse di soli tre anni ma superiore (cinque o dieci). In tal senso, non sono mancate sentenze contrastanti emesse dalla Corte di Cassazione che hanno reso il quadro giurisprudenziale ancor più articolato. In aggiunta, facendo leva sulla possibilità di legiferare autonomamente in materia, alcune Regioni hanno provato ad imporre condizioni differenti.

Un caso esemplare, in tal senso, è rappresentato dal Piemonte: con una Legge Regionale emanata nel 2002, l’ente prorogava il termine di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica da tre a cinque anni. Tale legge veniva dichiarata incostituzionale un anno più tardi, per mezzo di una sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, in quanto, secondo i giudici, “va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di […] modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato“. A seguito della sentenza, nello stesso anno il Governo emanò una legge con cui, tra le altre, di fatti vietava alle Regioni di modificare le norme inerenti alla tassa automobilistica; nello specifico, si tratta dei commi 22 e 23 dell’articolo 2 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003. La normativa imponeva alle Regioni di “rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia“.

Con l’ordinanza 25 agosto 2017, n. 20425, la Corte di Cassazione ha ribadito il termine di prescrizione del bollo auto, sulla base di quanto già affermato con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, n. 23397, ossia il principio generale della prescrizione decennale (disciplinato dall’articolo 2953 del Codice Civile) non si applica nel caso di specie, “tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo“.

Ricorso per prescrizione tassa automobilistica

Può capitare che l’ente autorizzato a riscuotere il bollo auto invii una cartella esattoriale o un accertamento oltre i termini di prescrizione. In tal caso, il destinatario dell’atto fiscale deve contestare quest’ultimo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro un termine di 60 giorni dall’ingiunzione. In caso contrario, ossia in presenza di ricorso prescrizione bollo auto tardivo o assente, la cartella di pagamento dell’imposta dovuta diventa valido e l’utente è obbligato a pagare il bollo malgrado la precedente prescrizione.

La stessa procedura deve essere intrapresa in presenza di una cartella esattoriale prescritta: i termini del ricorso sono i medesimi. In alternativa, si può optare per un ricorso in autotutela presso la Regione: l’atto, però, non modifica i termini di prescrizione e non garantisce una risposta tempestiva da parte dell’ente.

In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5577/2019, “in tema di riscossione della tassa automobilistica in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, si applica il termine triennale” e non ha alcuna rilevanza che il debitore non l’abbia impugnata entro i primi 60 giorni dalla ricezione della stessa.

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